Il Consiglio dei ministri ha approvato oggi il decreto Aiuti ter, contenente un articolo per contrastare le “delocalizzazioni selvagge”La norma dovrebbe rimettere in discussione l’iter che dovrà seguire Wartsila Italia per cessare la produzione di motori allo stabilimento di Bagnoli della Rosandra (Trieste), dopo l’annuncio di metà luglio.
In Consiglio dei ministri «…abbiamo rafforzato le norme sulle delocalizzazioni selvagge avvicinandoci allo spirito originario della mia proposta di un anno fa. Sanzioni più severe per chi non rispetta le procedure, tempi più lunghi per individuare un futuro alle aziende dismesse». Questo il commento del ministro del Lavoro, Andrea Orlando, secondo il quale sempre di più le imprese che vanno via da un giorno all’altro senza preoccuparsi dei lavoratori, delle famiglie e del tessuto sociale, economico e produttivo delle comunità. «Sono soddisfatto per le misure del decreto Aiuti. La modifica della norma, in accordo con il ministro Orlando e rifinita in Cdm con il presidente del Consiglio, è un passo avanti importante» ha invece detto il ministro per lo Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, riferendosi alla misura approvata che prevede la revoca per le aziende di ogni beneficio statale ricevuto in caso di delocalizzazione che preveda il 40% di licenziamenti dei dipendenti.
«Le nuove norme antidelocalizzazione, che il Partito democratico ha sostenuto con molta determinazione in Parlamento e al Governo, aiuteranno a contrastare l’atteggiamento arrogante di imprese che progettano di andarsene dopo aver fruito di benefici. Wartsila dovrebbe rivalutare seriamente se proseguire un lungo e costoso braccio di ferro, in cui dall’altra parte adesso c’è anche la legge accanto a istituzioni, lavoratori e cittadini» ha commentato a sua volta la presidente del gruppo Pd alla Camera, Debora Serracchiani.

Ecco il testo dell’articolo contenuto nel decreto approvato oggi.

ART. 38
(Norme in materia di delocalizzazione o cessione di attività di imprese non vertenti in situazione di crisi)

All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 227 le parole: ” dello scadere del termine di novanta giorni” sono sostituite dalle seguenti “del completamento della procedura di cui ai commi seguenti ovvero del decorso dei relativi termini”;

b) al comma 231 le parole “trenta giorni” sono sostituite dalle seguenti: ” centoventi giorni”;
c) al comma 235, i periodi terzo, quarto e quinto sono sostituiti dai seguenti: “In caso di mancata sottoscrizione del piano da parte delle organizzazioni sindacali, il datore di lavoro è tenuto a pagare il contributo di cui all’articolo 2, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92 innalzato del 500 per 100. In caso di sottoscrizione del piano il datore di lavoro comunica mensilmente ai soggetti di cui al comma 224 lo stato di attuazione, dando evidenza del rispetto dei tempi e delle modalità di attuazione, nonché dei risultati delle azioni intraprese. Il datore di lavoro dà comunque evidenza della mancata presentazione del piano ovvero del mancato raggiungimento dell’accordo sindacale di cui al comma 231 nella dichiarazione di carattere non finanziario di cui al decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254. ”
c) il comma 236 è soppresso;
d) dopo il comma 237 è inserito il seguente: “237-bis. Sono in ogni caso fatte salve le previsioni di maggior favore per i lavoratori sancite dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”.
2. Nel caso in cui, all’esito della procedura di cui all’articolo 1 commi 224 e seguenti della legge 30 dicembre 2021, n. 234 il datore di lavoro cessi definitivamente l’attività produttiva o una parte significativa della stessa, anche per effetto di delocalizzazioni, con contestuale riduzione di personale superiore al 40 per cento di quello impiegato mediamente nell’ultimo anno, a livello nazionale o locale ovvero nel reparto oggetto della delocalizzazione o chiusura, lo stesso è tenuto alla restituzione delle sovvenzioni, dei contributi, sussidi ed ausili finanziari o vantaggi economici a carico della finanza pubblica di cui hanno beneficiato gli stabilimenti produttivi oggetto delle cessazioni o ridimensionamenti di attività di cui alla presente disposizione, e rientranti fra quelli oggetto di iscrizione obbligatoria nel registro aiuti di Stato, percepiti nei 10 anni antecedenti l’avvio della procedura medesima, in proporzione alla percentuale di riduzione del personale. Fino alla completa restituzione delle somme di cui al periodo precedente al soggetto debitore non possono essere concessi ulteriori sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili. Il provvedimento delle singole Amministrazioni che hanno erogato i predetti benefici che da atto della sussistenza dei presupposti per la restituzione ai sensi della presente disposizione costituisce titolo per la riscossione coattiva mediante ruolo ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46. Le somme in tal modo riscosse sono riversate in apposito capitolo di bilancio e sono destinate per processi di reindustrializzazione o riconversione industriale delle aree interessate dalla cessazione dell’attività.
3. La presente disposizione si applica anche alle procedure avviate antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e non già concluse. Qualora alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la comunicazione di cui all’articolo 1, comma 224, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sia già stata effettuata, il termine di cui all’articolo 1 comma 231 entro il quale lo stesso deve essere discusso è comunque pari a centoventi giorni.